Statuto Associazione Culturale Tessere del '900

Statuto Ente Terzo Settore

ART. 1 - (Denominazione - sede - durata)

  1. È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

    TESSERE DEL 900 ETS
    con sede in via /IX FEBBRAIO 1, Sala dei Mosaici Palazzo del Mutilato
    Comune di RAVENNA

    Il trasferimento della sede legale nell’ambito comunale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  2. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento viene deliberato dalla assemblea straordinaria.

ART. 2 - (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
    La finalità che si propone di esercitare in via principale è l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. In particolare si propone di promuovere e valorizzare la cultura, l’architettura, le arti figurative, plastiche e decorative e dei Mosaici del ‘900.
    Per raggiungere le proprie finalità l’Associazione si propone di organizzare e gestire in proprio:

    • attività turistiche di interesse sociale e culturale;
    • formazione di guide turistiche, in particolare per spiegare il ciclo musivo del Palazzo del Mutilato di Ravenna e inserirlo nel circuito di visita dei monumenti di Ravenna;
    • promozione turistica attraverso collocamento sulla rotta dell’architettura razionalista del 900;
    • coinvolgimento studenti delle scuole superiori
    • coinvolgimento Università con ricerche e tesi di Laurea sul ‘900 a Ravenna e provincia
    • convegni, presentazioni libri e mostre su architettura, mosaico, storia, letteratura, filosofia, arti figurative, plastiche e decorative del ‘900;
    • gestire, pubblicare e promuovere libri su arte, storia, filosofia, letteratura ed architettura in particolare quella del ‘900
    • mostre, anche con a tema il mosaico antico e contemporaneo;
    • gestire con visite guidate ed aprire al pubblico la sala dei mosaici del Palazzo del Mutilato di Ravenna.
  2. Fermo restando che l’oggetto principale è l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, l’Associazione, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, potrà esercitare attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento e comunque strumentali all’oggetto principale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrà gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali; pubblicare giornali, riviste e libri da distribuire anche a non soci dell’associazione; effettuare servizi e/o campagne pubblicitarie; effettuare spettacoli con emissioni di biglietti ect.
  3. L’associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 3 - (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e le associazioni, enti o società che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
    Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità o le generalità del rappresentante legale impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. Ci sono 2 categorie di soci:
    ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
    sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
  4. È prevista l’istituzione della categoria del cosiddetto socio benemerito cioè quelle persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Non versano quote e non hanno diritto di elettorato attivo ne passivo.
  5. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  6. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci ordinari e sostenitori da almeno tre mesi, maggiori di età, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

  1. I soci cessano di far parte dell’Associazione per:
    1. recesso;
    2. morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista;
    3. esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell’associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.
  2. L’esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo e viene ratificata dall’Assemblea ordinaria dei soci nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato. Si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione viene sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
  3. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria
  4. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

ART. 6 - (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea dei soci,
    • Consiglio direttivo,
    • Presidente.
    • Organo di controllo.
  2. Tutte le cariche sociali, tranne quelle per l’Organo di controllo, sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
    È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione dell’avviso di convocazione alla bacheca dell’associazione, istituita presso la sede sociale o in altri luoghi ritenuti idonei alla divulgazione ed informazione, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione può anche essere inviata per lettera semplice, ai soci aventi diritto, almeno 8 giorni prima della data dell’adunanza. Sono ritenute valide anche altre forme di convocazione (es. pubblicazione in riviste o giornali, mail, fax, social network, ect.) purché il metodo scelto permetta a tutti i soci di essere a conoscenza della convocazione dell’Assemblea e degli argomenti da essa trattati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nella convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora fissati, sia in prima sia in seconda convocazione.
  2. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Èstraordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

  1. L’assemblea deve:
    • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
    • fissare l’importo della quota sociale annuale;
    • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
    • approvare l’eventuale regolamento interno;
    • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
    • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
    • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
    Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  2. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono normalmente espresse con voto palese anche per quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone tranne quando l’Assemblea ritenga opportuno farlo per scrutinio segreto. Nel qual caso verranno nominati tre scrutatori scelti fra i presenti che avranno la funzione di assicurare l’esito della votazione.
  3. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci, in prima convocazione e con qualunque numero in seconda convocazione, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento, e per la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, l’associazione delibera col voto favorevole di ¾ dei soci presenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre ed un massimo di nove, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti, se esistente, ovvero cooptandolo con un nuovo socio che resta in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo ed eventualmente quello preventivo.
  5. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni, fino all’approvazione del relativo bilancio, e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12 - (Presidente)

  1. Se non vi ha provveduto la decisione dei soci, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno un Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidente.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza generale attiva e passiva, sostanziale e processuale dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  3. In caso di urgenze, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.
  4. In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione fino a nuova nomina. Il Presidente può essere rieletto.

ART. 13 - (Organo di controllo)

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, viene nominato obbligatoriamente quando vi sono le condizioni previste dalla legge per gli Enti del Terzo Settore ovvero quando lo stabilisce volontariamente l’Assemblea dei soci.
  2. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 15. Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    1. quote e contributi degli associati;
    2. contributi di privati,
    3. contributi di enti comunali, provinciali e statali
    4. eredità, donazioni e legati;
    5. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
  3. Gli eventuali utili di esercizio sono destinati al finanziamento delle attività istituzionali e/o sociali.

ART. 15 - (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il bilancio dell’associazione deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio potrà comunque essere sempre redatto in altre forme più semplici qualora ne ricorrano le condizioni.
  2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Se ne ricorrono particolari esigenze potrà essere approvato entro un termine più ampio e comunque entro il 30 giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere È reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato È tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

ART. 17 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, quelle del DL 117/2017 e dalle leggi vigenti in materia.

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